Art. 4.

      1. A seguito della confisca definitiva, il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione del pubblico ministero, assunte le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.
      2. Il cancelliere comunica alle parti interessate la data dell'udienza di verifica almeno dieci giorni prima. Innanzi al giudice delegato le parti possono farsi assistere dal difensore.
      3. Ai fini dell'accertamento dell'opponibilità dei crediti e dell'accertamento delle condizioni indicate all'articolo 1,

 

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comma 1, il giudice delegato può procedere a ulteriori indagini oltre quelle già compiute dall'ufficio che ha chiesto la misura di prevenzione.
      4. Il giudice delegato procede conseguentemente alla formazione dello stato passivo, tenendo conto anche dei crediti assistiti da diritti reali di garanzia.
      5. Lo stato passivo è depositato in cancelleria e del deposito è data notizia agli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
      6. Entro dieci giorni dalla comunicazione i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale; analoga opposizione può essere proposta da ciascun creditore avverso i crediti ammessi.
      7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni fissando un'apposita udienza, della quale è data comunicazione agli interessati.
      8. Ciascuna parte può svolgere in camera di consiglio, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre i mezzi di prova. Nel caso vengano disposti d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.
      9. Esaurita l'istruzione, il giudice fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie. Il tribunale decide in camera di consiglio, nei sessanta giorni successivi, con decreto, contro il quale può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di dieci giorni dalla notifica.